Statuto "ARCI Revelio APS"
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Premessa
Con l’obiettivo di promuovere politiche che favoriscono la convivenza delle differenze nel rispetto di ogni soggettività, nella stesura dello statuto è stato adottato un linguaggio inclusivo prevedendo, ove necessario, l’utilizzo del simbolo schwa (ǝ) e del corrispondente simbolo al plurale (з).
Comprendendo le possibili difficoltà nell’oralità, si propone di leggere lo schwa (ǝ) come femminile sovraesteso.
Comprendendo le possibili difficoltà nell’oralità, si propone di leggere lo schwa (ǝ) come femminile sovraesteso.
Definizioni e Finalità
Articolo 1 - Forma giuridica e principi generali
- È costituita l'Associazione non riconosciuta, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, “ARCI Revelio” (indicata anche come Associazione nel presente testo) con sede legale in Figline e Incisa Valdarno (FI), 50063, via Strasburgo 9.
- La denominazione sociale dell’associazione, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione Associazione di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata automaticamente con l'acronimo “APS” e diventerà “ARCI Revelio APS”. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea delle sociз non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- L'Associazione è un ente del Terzo settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associatз, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- Condividendone le finalità, aderisce all’associazione e rete associativa nazionale “ARCI aps”, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.
Articolo 2 - Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile delle proprie sociз, come dell’intera comunità.
- Sono finalità dell’associazione:
- l’impegno per una società che abbia come priorità la cura e il benessere delle persone, del vivente e del pianeta, e che riconosca il diritto alla felicità;
- l’affermazione di cultura e di pratiche sociali all’altezza di questa sfida, che si inneschino sulle migliori esperienze prodotte dal pensiero e dalle pratiche democratiche e progressiste;
- la difesa e l’attualizzazione dei principi fondanti la Costituzione Italiana e il diritto internazionale di pace e di giustizia;
- la difesa e valorizzazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
- la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l’azione;
- promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
e, più in generale, le finalità richiamate all’art. 2 dello statuto della Rete Associativa Nazionale Arci Aps.
Articolo 3 - Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi
- L’Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS:
a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; - L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto.
Articolo 4 - Volontariato
- L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle proprie associatз. La qualifica di volontariǝ è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è sociǝ o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere le volontariз dell’Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
- L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.
- L’associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata. Laddove necessario adotterà – con delibera assembleare – il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.
Sociз
Articolo 5 - Ammissione
- Il numero dellз sociз è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare sociǝ chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
- In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di sociǝ previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
- Alle aspiranti sociз sono richiesti l'accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
- Lo status di sociǝ, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- Le aspiranti sociз devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
Articolo 6 - Procedimento di ammissione
- È compito del Consiglio Direttivo, o di singole componenti da esso espressamente delegate, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le aspiranti sociз abbiano i requisiti previsti.
- Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS e con l’iscrizione nel Libro dei Soci.
- In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l’interessatǝ potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea alla sua prima convocazione.
Articolo 7 - Diritti dellз associatз
- L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- Lз associatз hanno diritto a:
- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere elettз componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l’adozione e la modifica dei regolamenti. - Hanno diritto di voto in Assemblea lз sociз che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
Articolo 8 - Doveri dellз associatз
- Lз associatз sono tenutз a:
- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso lз altrз sociз e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell’Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dellз sociз;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l’Associazione aderisce o è affiliata. - La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.
Articolo 9 - Perdita della qualifica di sociǝ
- La qualifica di sociǝ si perde per:
- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.
Articolo 10 - Azioni disciplinari
- Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dellз associatз, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dellз associatз;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altrз associatз ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.
Articolo 11 - Trasparenza
- Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo dovrà essere reso noto con comunicazione scritta.
- Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dellз sociз utile, che deciderà in via definitiva.
Patrimonio Sociale e rendicontazione
Articolo 12 - Patrimonio
- Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.
Esso è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
- ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un’associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale. - Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 13 - Fonti di finanziamento
- Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:
- quote annuali di adesione e tesseramento dellз sociз;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
Articolo 14 - Termini di approvazione del bilancio
- L’esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio all'Assemblea dellз sociз entro 160 giorni dalla chiusura dell’esercizio stesso ai sensi dell’art. 13 del CTS.
- Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Articolo 15 - Bilancio sociale
- Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell’Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall’assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.
Organismi dell’Associazione
Articolo 16 - Organismi
- Sono organismi di direzione dell’Associazione:
- l’Assemblea dellз sociз;
- il Consiglio Direttivo. - Tutte le cariche elettive sono gratuite.
- È organismo di garanzia e controllo l’Organo di Controllo, anche in forma monocratica - dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs. 117/2017.
- Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.
- Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.
Articolo 17 - Partecipazione
- Partecipano con diritto di voto all'Assemblea lз sociз che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
- Le riunioni dell’Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale almeno quindici giorni prima.
Articolo 18 - Assemblea straordinaria
- L'Assemblea generale dellз sociз può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata l’organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto dellз sociз aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
Articolo 19 - Convocazione dell’assemblea
- In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dellз sociз con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dellз intervenutз. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dellз presenti. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.
Articolo 20 - Modifiche statutarie
- Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dellз sociз, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dellз sociз con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dellз partecipanti.
- Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza dellз sociз aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.
- Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 31.
Articolo 21 - Svolgimento dell’assemblea
- L'Assemblea è presieduta dallǝ Presidente dell'Associazione o da una persona associata, eletta dall’Assemblea stessa. Lǝ Presidente dell’Assemblea propone unǝ segretariǝ verbalizzante elettǝ in seno alla stessa.
- Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dellз sociз presenti con diritto di voto.
- Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità le componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente.
- Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura dellǝ segretariǝ, che li firma insieme allǝ Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dellз sociз per la consultazione.
Articolo 22 - Competenze dell’assemblea
- L’Assemblea generale dellз sociз, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:
a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre sociз, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
h) delibera sull’assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.
Articolo 23 - Composizione del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dellз sociз, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra lз sociз. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- Lз componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).
Articolo 24 - Commissioni di lavoro e incarichi
- Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadinз non sociз, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.
Articolo 25 - Cariche sociali
- Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- lǝ Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- lǝ Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- lǝ Segretariǝ: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente. - In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all’interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all’articolo 28 dello statuto.
- Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
Articolo 26 - Competenze del Consiglio Direttivo
- Compiti del Consiglio Direttivo sono:
- convocare l'Assemblea dellз sociз;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea;
- all’interno delle linee guida definite dall’Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dellз sociз, può delegare allo scopo unǝ o più Consiglierǝ;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dellз sociз;
- sovrintendere all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e, all’interno delle linee guida espresse dall’Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell’Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo;
- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi una tantum o correnti, a sostegno delle attività sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all’Assemblea dellз sociз.
Articolo 27 - Riunioni del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglierз, o su convocazione dellǝ Presidente.
- È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dellз Consiglierз.
- Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dellз Consiglierз, e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dellз presenti.
- Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da unǝ solǝ Consiglierǝ. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
- Delle deliberazioni è redatto verbale a cura dellǝ Segretariǝ, che lo firma insieme allǝ Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dellз sociз che richiedano di consultarlo.
Articolo 28 - Decadenza e dimissioni
- Lз Consiglierз sono tenutз a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Lǝ Consiglierǝ, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque lǝ Consiglierǝ dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.
- È facoltà dellǝ Consiglierǝ rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all’interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all’interno della successiva riunione del Consiglio.
- Lǝ consiglierǝ decadutǝ o dimissionariǝ può essere sostituitǝ, ove esista, dallǝ sociǝ risultatǝ primǝ dei non eletti all’ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente la prima Assemblea dellз sociз utile provvede a reintegrare le componenti del Consiglio decadute; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
- Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall’incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.
Articolo 29 - Organo di controllo
- L’organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione. L’organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l’unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all’art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma.
- Le cariche di consiglierǝ, di componente dell’organo di controllo e di revisore legale sono incompatibili fra loro, e pertanto si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno dellз componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.
- L’organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il primo periodo del successivo art. 30.
- L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
- Le componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell’organo di controllo ed è a disposizione dellз sociз che richiedano di consultarlo.
Articolo 30 - Revisione legale
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 comma 3, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione potrà incaricare della revisione legale dei conti l’Organo di controllo qualora sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Norme di Scioglimento
Articolo 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
- Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.
- In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.
- È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra lз sociз del patrimonio residuo.
Disposizioni finali
Articolo 32 - Rinvii
- Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di “ARCI aps”, del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.